Le modifiche alla disciplina dell’ACE – 2
Nonostante nel corso degli anni la normativa originaria dell’ACE (Aiuto alla crescita economica), introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, sia stata più volte modificata
[1], solo nell’ultimo anno il legislatore è intervenuto riformandola significativamente.
Va innanzitutto dato evidenza delle modifiche apportate dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, meglio nota come “Legge di Bilancio 2017”, le cui novità interessano i seguenti aspetti
[2]:
- modifiche al coefficiente di remunerazione del capitale proprio;
- eliminazione del regime di favore per le società neo – quotate;
- riduzione della base ACE per gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari;
- equiparazione delle modalità di calcolo per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria;
- limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell’ambito delle operazioni straordinarie;
- obbligo di ricalcolo degli acconti IRES 2017.
Successivamente il DL n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”) ha poi previsto ulteriori modifiche alla disciplina ACE.
Nella versione originaria del decreto si prevedeva la rilevanza dei soli incrementi netti del Patrimonio netto registrati negli ultimi 5 anni (con decorrenza 1° gennaio 2017).
Nella versione convertita in legge, invece, questa previsione è stata eliminata, ma, quale misura compensativa, è stato prevista, come meglio si dirà nel prosieguo, un’ulteriore riduzione del coefficiente di remunerazione.
Da ultimo il DM 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017, abrogando il precedente DM 14 marzo 2012 ha profondamente revisionato le disposizioni di attuazione dell’ACE, con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile.
In questa sede saranno analizzate le modifiche alla disciplina ACE apportate dal sopracitato DM, nonché dalla Manovra correttiva.
Newsletter n. 9/2017