Il sistema sanzionatorio, disciplinato dal D.lgs n.471 del 18.12.1997 è stato modificato dal Dlgs. del 24 settembre 2015, n.158 al fine di creare una maggiore proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione.
In tale contesto, assumono particolare rilevanza le previsioni contenute nell’articolo 15 del citato provvedimento, relative alle violazioni commesse nell’applicazione del particolare regime dell’inversione contabile (articolo 17, comma 3,5,6, del DPR 633/72), che ha assunto un ruolo sempre più importante in alcuni settori di attività, come strumento antifrode ai fini IVA.
Il meccanismo del reverse charge in sintesi rappresenta una deroga al principio generale IVA dove l’assolvimento dell’IVA è posto a carico dell’acquirente, ovvero allo stesso soggetto che ha diritto anche alla detrazione.
Nel concreto il soggetto cedente o prestatore emette fattura senza addebitare l’imposta, secondo le norme del reverse charge (articolo 17 comma 6 del DPR n. 633/1972). Il destinatario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota propria dell’operazione e registra il documento sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti, rendendo neutrale l’effetto della imposta sull’acquisto.
Con la presente newsletter, si intende fare un punto sulla nuova disciplina sanzionatoria alla luce dell’importante Circolare esplicativa dell’ Agenzia delle Entrate n.16 dell’11 Maggio 2017.
Newsletter n. 6/2017