La fatturazione elettronica: profili operativi
Si porta a conoscenza che l’articolo 1, comma 209 della Legge n. 244/2007, nell’introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione, ha imposto l’adesione alla relativa disciplina non soltanto con riguardo all’emissione, ma anche agli adempimenti concernenti la trasmissione, conservazione ed archiviazione.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, ovvero dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni pubbliche centrali quali ministeri, agenzia fiscali ed enti di previdenza, e dal 31 marzo 2015 per le restanti amministrazioni pubbliche (incluso il GSE), i contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore della pubblica amministrazione sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fatture elettroniche.
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