Compensazione dei crediti IVA
L’articolo 10 del Decreto Legge dell’1.7.2009 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3.8.2009 n.102, ha stabilito che a partire dall’1.1.2010, la compensazione orizzontale dell’IVA di cui all’articolo 17, comma 1 del D. Lgs 9.7.1997 n.241, relativa al credito annuale o a periodi inferiori all’anno, prevede nuovi vincoli in merito alla tempistica e all’importo, nonché specifici adempimenti dichiarativi inerenti il rilascio del visto di conformità per le compensazioni superiori ad euro 15.000 annui.
Le nuove disposizioni riguardano in maniera esclusiva le compensazioni dei crediti IVA con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme c.d. compensazione “orizzontale” o “esterna”.
Per tale motivo, la compensazione “verticale”o “interna”, cioè IVA da IVA resta invariata, come anche la compensazione sia “orizzontale” che “verticale” dei crediti fiscali relativi agli altri tributi.
Con la presente circolare si illustrano i temi di cui all’indice, anche alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1 del 15.01.2010.
Indice argomenti
- Nuovi vincoli imposti dal legislatore
- Obblighi per le compensazioni di crediti IVA superiori ad euro 10.000
- Presentazione delle deleghe F 24
- Le nuove regole nelle operazioni straordinarie e nel consolidato
- Compensazioni dei crediti IVA superiori ad euro 15.000
- Sanzioni per il mancato rispetto del nuovi vincoli
- Sanzioni per l’infedele rilascio del visto di conformità
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- Obblighi per le compensazioni di crediti IVA superiori ad euro 10.000
- Presentazione delle deleghe F 24
- Le nuove regole nelle operazioni straordinarie e nel consolidato
- Sanzioni per l’infedele rilascio del visto di conformità