La deducibilità degli interessi passivi nelle immobiliari
L’art.1 della Legge 244/2007 (di seguito “Finanziaria 2008”) ai commi 35 e 36 ha apportato rilevanti novità in merito al trattamento fiscale degli interessi passivi nelle società di capitali, introducendo, accanto alle altre specifiche fattispecie di indeducibilità, un tetto generalizzato alla loro deduzione, calcolato in base all’ammontare del Risultato Operativo Lordo (ROL). Con specifico riferimento alle immobiliari, categoria che, tra l’altro, risulterebbe particolarmente colpita dalla nuova disciplina, la Finanziaria 2008 si è mossa in due direzioni:
- con una interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art.90 comma 2 del TUIR, ha escluso la indeducibilità assoluta degli interessi di finanziamento, ed il loro concorso al criterio del ROL;
- ha previsto la deduzione senza alcun limite (nemmeno del ROL) per gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per immobili destinati alla locazione.
Proprio su questo tema nell’ultimo anno l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta a più riprese (C.M. 19/2009 e 37/2009) per chiarire gli specifici casi di esenzione ed il conseguente trattamento fiscale.
Indice argomenti
- Disciplina generale: cenni
- Società immobiliari