Le ricapitalizzazioni con rinunzia a crediti e imposta di registro
Si porta a conoscenza che, con sentenza n.15585 del 30 giugno 2010, la Cassazione ha sancito l’obbligo di assoggettare ad imposta di registro proporzionale il contratto di finanziamento tra i soci persone fisiche e la società, qualora di questo se ne faccia menzione nel verbale di assemblea straordinaria di copertura delle perdite, per effetto della rinuncia al relativo credito.
Con la presente circolare vengono analizzati i presupposti per l’insorgenza di tale obbligo e quali possono essere le soluzioni che consentono il superamento dell’imponibilità.
Indice argomenti
- L’analisi della fattispecie ai fini dell’imposta di registro
- Breve annotazione delle motivazioni
- La rinuncia è detassata
- Soluzioni ipotizzabili