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Circolare n.1/2002 – Controlled Foreign Companies Semplificazioni Scudo fiscale

Controlled Foreign Companies Semplificazioni Scudo fiscale

Si porta a conoscenza che il Ministro dell’Economia, in data 21 novembre 2001, ha firmato il Regolamento recante le disposizioni attuative degli articoli 96 bis comma 2ter e 127 bis del Tuir, introdotti dalla legge 342/2000, in materia di dividendi di fonte extra Ue e di tassazione dei redditi da imprese estere partecipate (cosiddette CFC). In pari data il Ministro ha, altresì, emanato due decreti con i quali ha identificato rispettivamente, i paesi a fiscalità privilegiata (black list) di cui all’art.127 bis del Tuir e gli Stati e territori non appartenenti all’Ue, che beneficiano del regime di cui all’art.96 bis comma 2-ter del Tuir (white list).

Con tali disposizioni si è quindi compiuto in particolare l’iter legislativo previsto dalla citata legge 342/2000 per l’operatività delle nuove norme sulle CFC, che avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2002.

Per contro, non è stato emanato il Regolamento attuativo disciplinante il regime di deducibilità dei costi per operazioni poste in essere con società o enti (non controllati) siti in “paradisi fiscali” di cui all’art 76 comma 7 bis, in quanto tale regime sarà oggetto di riconfigurazione da parte del governo nei prossimi mesi.

Inoltre si rammenta che è stato pubblicato il D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435 sulle semplificazioni e infine che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.99 del 4 dicembre 2001, ha fornito ulteriori chiarimenti alla disciplina del rientro di capitali dall’estero.

La presente circolare verrà strutturata in tre parti:

  • la prima fornisce una sintesi sulle disposizioni di legge relative alle CFC, alla luce dei sopracitati provvedimenti
  • la seconda relativa alle semplificazioni fiscali introdotte dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435
  • la terza fornisce ulteriori chiarimenti relativi alla normativa dello scudo fiscale, a seguito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 99 del 4 dicembre 2001
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